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Abilitazione uso attrezzature di lavoro

Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2012 che disciplina l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature speciali previste dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08:

 

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • Gru mobili e per autocarro (caricatrici idrauliche)
  • Gru a Torre
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo

 

Con l’entrata in vigore dell’Accordo l’uso di queste macchine sarà riservato ai lavoratori in possesso di una abilitazione che si può ottenere con una frequenza obbligatoria a specifici corsi di formazione che prevedono sia la formazione teorica (Modulo giuridico-normativo e Modulo tecnico) che l’addestramento pratico (Modulo pratico specifico) ed una verifica dell’apprendimento alla fine della parte teorica e una verifica delle abilità attraverso una prova pratica; il superamento delle prove consente il rilascio dell’Attestato valido ai fini dell’abilitazione all’uso delle attrezzature.

La durata di ogni corso è diversa ed è riferita ad una specifica attrezzatura e consente l’abilitazione solo ed esclusivamente per quella.

L’aggiornamento ha una durata minima di 4 ore per tutte le attrezzature e va ripetuto ogni 5 anni.

 

Per i corsi svolti prima del 12.03.2013 sono previste modalità diverse di riconoscimento della formazione pregressa:

  • corsi della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi: sono considerati validi e l’aggiornamento quinquennale decorre dalla data di superamento della verifica finale
  • corsi dalla durata inferiore e/o non completati da verifica finale: devono essere integrati delle parti mancanti entro il 12.03.2015; dalla data di completamento decorrerà l’obbligo di aggiornamento quinquennale

 

In ogni caso, perché la formazione pregressa si possa considerare valida, l’azienda deve essere in grado di fornire un’adeguata documentazione (registro partecipanti, nominativi docenti, contenuti, esito valutazione teorica e pratica, attestati, ecc.). Non è riconosciuta l’autocertificazione.

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