Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2012 che disciplina l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature speciali previste dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08:
Con l’entrata in vigore dell’Accordo l’uso di queste macchine sarà riservato ai lavoratori in possesso di una abilitazione che si può ottenere con una frequenza obbligatoria a specifici corsi di formazione che prevedono sia la formazione teorica (Modulo giuridico-normativo e Modulo tecnico) che l’addestramento pratico (Modulo pratico specifico) ed una verifica dell’apprendimento alla fine della parte teorica e una verifica delle abilità attraverso una prova pratica; il superamento delle prove consente il rilascio dell’Attestato valido ai fini dell’abilitazione all’uso delle attrezzature.
La durata di ogni corso è diversa ed è riferita ad una specifica attrezzatura e consente l’abilitazione solo ed esclusivamente per quella.
L’aggiornamento ha una durata minima di 4 ore per tutte le attrezzature e va ripetuto ogni 5 anni.
Per i corsi svolti prima del 12.03.2013 sono previste modalità diverse di riconoscimento della formazione pregressa:
In ogni caso, perché la formazione pregressa si possa considerare valida, l’azienda deve essere in grado di fornire un’adeguata documentazione (registro partecipanti, nominativi docenti, contenuti, esito valutazione teorica e pratica, attestati, ecc.). Non è riconosciuta l’autocertificazione.